Aspettate un attimo, non e' la comunitaria che ci impedisce la caccia al colombo. Ma e' la 157 all'art 18,che impone un rispetto rigido dell'arco temporale, il quale deve esser compreso tra il 1 sett e il 31 gennaio. E un calcolo matematico delle giornate fruibili di questo periodo rapportate a tre volte a settimana. La direttiva uccelli o comunitaria, non pone particolari divieti. Afferma che non si devono cacciare i migratori all'inizio della migrazione prenuziale ,e puo' iniziare la caccia dopo il termine delle cure parentali. Tale divieto nasce dal recepimento integrale nella direttiva e da tutti gli stati aderenti della convenzione di Parigi del 1954. Che stabilisce un divieto di caccia da marzo a fine luglio, tenendo ben presente che codesto divieto e' anch'esso derogabile in art 9. Sicche' nel rispetto dell'art 18 lg.157 se vuoi cacciare il colombo anche al 10 febbraio devi posticiparlo in apertura, contando le giornate fruibili anche in pre-apertura.