Dulcis in fundo è arrivato anche il calendario lucano....
(dovrebbe inserirlo in buon Francesco visto che a me non lo consente...):
CALENDARIOVENATORIO REGIONALE 2012- 2013
LaRegione Basilicata regolamenta l’esercizio dell’attivitàvenatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).
Art.1 Finalità
Aifini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole,sul territorio della Regione Basilicata, per la stagionevenatoria 2012 - 2013 e fino a nuova disposizione, èconsentito il prelievo venatorio secondo il principio della cacciaprogrammata e controllata con i termini e le modalità specificatenel presente calendario venatorio.
Art.2 Stagione venatoria
1.La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 30gennaio 2013, esclusivamente e solo da appostamento temporaneo per lespecie colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia la stagionetermina il 10 febbraio 2013.
2.Nelle sole giornate del 2-5-9 e 12 settembre 2012 ai soli cacciatoriresidenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamentotemporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsid’acqua, lungo i canali alberati all’esterno dei boschi èconsentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie:tortora;
3.Nelperiodo dal 16 settembre al 3 ottobre 2012, per le giornate dimercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai solicacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
4.Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata,l’accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 3 ottobre 2012,per le giornate stabilite dall’art. 4 del presente calendario,limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie.
5.Periodi e specie cacciabili:
a)dal 16settembre 2012 al 28 novembre 2012
tortorae quaglia ;
b)dal 16settembre 2012 al 30 dicembre 2012
leprecomune, , allodola e merlo;
c)dal 16settembre al 20 gennaio 2013:
beccaccino,frullino, pavoncella; marzaiola, moriglione, mestolone, fischione,gallinella d’acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia,codone, alzavola;
d)dal 16settembre al 28 novembre 2012:
fagiano;
e)dal 03 ottobreal 28 novembre 2012:
starna;
f)dal 03 ottobreal 30 dicembre 2012 :
colombaccio;
g)dal 16settembre 2012 al 30 dicembre 2012
gazza,ghiandaia, cornacchia grigia;
h)dal 3 ottobre2012 al 20 gennaio 2013:
beccaccia,cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
i)dal 2 gennaio2013 al 10 febbraio
2013,esclusivamente da appostamento
temporaneo:
colombaccio,gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
j)dal 16settembre al 30 dicembre 2012:
volpe,prelievo in forma vagante;
k)dal 1 gennaio2013 al 31 gennaio 2013:
volpe,caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita,previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provinciaterritorialmente competente;
l)non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia daappostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Art.3 Caccia al cinghiale
Lacaccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l’usoesclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal 3ottobre al 30 dicembre 2012 e viene disciplinata con unRegolamento emanato dal Comitato Direttivo dell’A.T.C. entro il 31agosto 2012, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generaliapprovati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provinciacompetente per territorio, quale Ente delegato alla gestioneamministrativa dell’esercizio venatorio. In attuazione di specificiPiani di Controllo approvati dalle Province e sottoposti al parere dell’ISPRA e dell’Osservatorio Regionale degli habitat naturali edelle popolazioni faunistiche, la caccia controllata di selezione puòessere attuata nei periodi temporali previsti dalla L. 157 art. 18comma 2 esclusivamente dai soggetti riportati all’art. 28 comma 2della L.R. 2/95 e s.m.i.
Art.4 Giornate di caccia
Legiornate di caccia consentite sono tre settimanali, e precisamentemercoledì, sabato e domenica.Fra il 3 ottobre edil 31 ottobre 2012, esclusivamente per l’eserciziovenatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria,ai sensi dell’articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, legiornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusionedel lunedì, martedì e venerdì. (art. 30 comma 7 dellaL.R. 2/1995).
Art.5 Orario di caccia
Lacaccia è consentita da un’ora prima del sorgere del solefino al tramonto; per ladeterminazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevatoannualmente dall’Ufficio meteorologico dell’Aeroporto di Bari(art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).
Art.6 Carniere consentito
Ilnumero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deveessere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale. Inciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, perciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguitoindicati:
a)Selvaggina stanziale:
• Fagiano,starna complessivamente due capi perciascuna giornata di caccia;
• Lepre:un capo perciascuna giornata di caccia e non più di dieci capinella stagione;
• Cinghiale:non più di cinque capia squadra per ciascuna giornata di caccia;
b)Selvaggina migratoria:
Ilnumero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che èconsentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità,scelti come segue:
• Quagliae tortora: complessivamente 10 capi e 50 capi annui;
• Tordo,allodola, merlo e cesena: complessivamente 20 capi;
• Palmipedi:complessivamente 5 capi;
• Colombaccio:5 capi;
• Beccaccia:3 capi;
• Trampolieri:complessivamente 3 capi.
Art.7 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
Chiunquerinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediatacomunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio èavvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimiEnti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centriautorizzati.
Art.8 Uso e addestramento cani da caccia
L’usoe l’addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca èconsentito nei territori aperti all’esercizio venatorio, adeccezione di quelliove esistono colture in attoo, comunque, colture danneggiabili. L’addestramento dei cani daferma, da seguita e da cerca è consentito dal 08.8.2012 al31.08.2012, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.E’ consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio2012 per braccate alla volpe, previo piano di abbattimentoregolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.L’uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con lerazze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.
Art.9 Tesserino venatorio regionale
Perl’esercizio dell’attività venatoria è necessario possederel’apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia diresidenza. Fa parte integrante del tesserino copia del calendariovenatorio regionale.
L’intestatariodel tesserino deve:
• primadell’inizio dell’attività venatoria giornaliera, annotare sullostesso, in modo indelebile nell’apposito spazio, il giorno dicaccia prescelto nella propria o in altra Regione;
• annotaresullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento, in modoindelebile negli appositi spazi all’uopo destinati, il numero e lespecie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
• altermine dell’attività giornaliera di caccia e comunque sul postodi caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all’uopodestinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti. Peril rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la finedel mese di febbraio,pena esclusione dell’attività venatoria,alla Provincia di competenza di quello relativo all’annatavenatoria precedente. Chiunque sia in possesso di più di untesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art.10 Tassa regionale
Ititolari di licenza di caccia, che effettuano l’eserciziovenatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassadi concessione prevista dall’art. 36 della L. R. n. 2/1995. Ilversamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100Potenza, indicando la causale.
(dovrebbe inserirlo in buon Francesco visto che a me non lo consente...):
CALENDARIOVENATORIO REGIONALE 2012- 2013
LaRegione Basilicata regolamenta l’esercizio dell’attivitàvenatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).
Art.1 Finalità
Aifini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole,sul territorio della Regione Basilicata, per la stagionevenatoria 2012 - 2013 e fino a nuova disposizione, èconsentito il prelievo venatorio secondo il principio della cacciaprogrammata e controllata con i termini e le modalità specificatenel presente calendario venatorio.
Art.2 Stagione venatoria
1.La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 30gennaio 2013, esclusivamente e solo da appostamento temporaneo per lespecie colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia la stagionetermina il 10 febbraio 2013.
2.Nelle sole giornate del 2-5-9 e 12 settembre 2012 ai soli cacciatoriresidenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamentotemporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsid’acqua, lungo i canali alberati all’esterno dei boschi èconsentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie:tortora;
3.Nelperiodo dal 16 settembre al 3 ottobre 2012, per le giornate dimercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai solicacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
4.Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata,l’accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 3 ottobre 2012,per le giornate stabilite dall’art. 4 del presente calendario,limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie.
5.Periodi e specie cacciabili:
a)dal 16settembre 2012 al 28 novembre 2012
tortorae quaglia ;
b)dal 16settembre 2012 al 30 dicembre 2012
leprecomune, , allodola e merlo;
c)dal 16settembre al 20 gennaio 2013:
beccaccino,frullino, pavoncella; marzaiola, moriglione, mestolone, fischione,gallinella d’acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia,codone, alzavola;
d)dal 16settembre al 28 novembre 2012:
fagiano;
e)dal 03 ottobreal 28 novembre 2012:
starna;
f)dal 03 ottobreal 30 dicembre 2012 :
colombaccio;
g)dal 16settembre 2012 al 30 dicembre 2012
gazza,ghiandaia, cornacchia grigia;
h)dal 3 ottobre2012 al 20 gennaio 2013:
beccaccia,cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
i)dal 2 gennaio2013 al 10 febbraio
2013,esclusivamente da appostamento
temporaneo:
colombaccio,gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
j)dal 16settembre al 30 dicembre 2012:
volpe,prelievo in forma vagante;
k)dal 1 gennaio2013 al 31 gennaio 2013:
volpe,caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita,previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provinciaterritorialmente competente;
l)non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia daappostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Art.3 Caccia al cinghiale
Lacaccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l’usoesclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal 3ottobre al 30 dicembre 2012 e viene disciplinata con unRegolamento emanato dal Comitato Direttivo dell’A.T.C. entro il 31agosto 2012, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generaliapprovati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provinciacompetente per territorio, quale Ente delegato alla gestioneamministrativa dell’esercizio venatorio. In attuazione di specificiPiani di Controllo approvati dalle Province e sottoposti al parere dell’ISPRA e dell’Osservatorio Regionale degli habitat naturali edelle popolazioni faunistiche, la caccia controllata di selezione puòessere attuata nei periodi temporali previsti dalla L. 157 art. 18comma 2 esclusivamente dai soggetti riportati all’art. 28 comma 2della L.R. 2/95 e s.m.i.
Art.4 Giornate di caccia
Legiornate di caccia consentite sono tre settimanali, e precisamentemercoledì, sabato e domenica.Fra il 3 ottobre edil 31 ottobre 2012, esclusivamente per l’eserciziovenatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria,ai sensi dell’articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, legiornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusionedel lunedì, martedì e venerdì. (art. 30 comma 7 dellaL.R. 2/1995).
Art.5 Orario di caccia
Lacaccia è consentita da un’ora prima del sorgere del solefino al tramonto; per ladeterminazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevatoannualmente dall’Ufficio meteorologico dell’Aeroporto di Bari(art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).
Art.6 Carniere consentito
Ilnumero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deveessere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale. Inciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, perciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguitoindicati:
a)Selvaggina stanziale:
• Fagiano,starna complessivamente due capi perciascuna giornata di caccia;
• Lepre:un capo perciascuna giornata di caccia e non più di dieci capinella stagione;
• Cinghiale:non più di cinque capia squadra per ciascuna giornata di caccia;
b)Selvaggina migratoria:
Ilnumero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che èconsentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità,scelti come segue:
• Quagliae tortora: complessivamente 10 capi e 50 capi annui;
• Tordo,allodola, merlo e cesena: complessivamente 20 capi;
• Palmipedi:complessivamente 5 capi;
• Colombaccio:5 capi;
• Beccaccia:3 capi;
• Trampolieri:complessivamente 3 capi.
Art.7 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
Chiunquerinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediatacomunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio èavvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimiEnti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centriautorizzati.
Art.8 Uso e addestramento cani da caccia
L’usoe l’addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca èconsentito nei territori aperti all’esercizio venatorio, adeccezione di quelliove esistono colture in attoo, comunque, colture danneggiabili. L’addestramento dei cani daferma, da seguita e da cerca è consentito dal 08.8.2012 al31.08.2012, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.E’ consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio2012 per braccate alla volpe, previo piano di abbattimentoregolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.L’uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con lerazze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.
Art.9 Tesserino venatorio regionale
Perl’esercizio dell’attività venatoria è necessario possederel’apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia diresidenza. Fa parte integrante del tesserino copia del calendariovenatorio regionale.
L’intestatariodel tesserino deve:
• primadell’inizio dell’attività venatoria giornaliera, annotare sullostesso, in modo indelebile nell’apposito spazio, il giorno dicaccia prescelto nella propria o in altra Regione;
• annotaresullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento, in modoindelebile negli appositi spazi all’uopo destinati, il numero e lespecie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
• altermine dell’attività giornaliera di caccia e comunque sul postodi caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all’uopodestinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti. Peril rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la finedel mese di febbraio,pena esclusione dell’attività venatoria,alla Provincia di competenza di quello relativo all’annatavenatoria precedente. Chiunque sia in possesso di più di untesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art.10 Tassa regionale
Ititolari di licenza di caccia, che effettuano l’eserciziovenatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassadi concessione prevista dall’art. 36 della L. R. n. 2/1995. Ilversamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100Potenza, indicando la causale.