Re: Anuu: porto d'armi uso caccia, la validità resta di 6 anni
Si Alaska5... bravo...

mi permetto di inserire qui la disposizione del ministero in versione integrale... Meno male altrimenti erano amari
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
557/PAS/12982.AP(3) Roma,
OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.)
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE
E LA POLIZIA DI FRONTIERA ROMA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALL’A. I. S. E. ROMA
ALL’A. I. S. I. ROMA
Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giorno 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. A tal fine, l’articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., delle quali, limitatamente alla parte di interesse e per quanto di competenza, occorre fornire i chiarimenti che seguono.
Al comma 1, lett. a) del citato art. 13, è stata prevista una modifica all’art. 13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: “un anno, computato” con le parole: “tre anni, computati”. Ne deriva che d’ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia
per le quali la legge non disponga altrimenti – sarà triennale anziché annuale.Si evidenzia, al riguardo, che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che ricadono in tale nuova previsione e la cui validità, pertanto, è divenuta triennale, sono:
1. la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino di cui all’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (che, come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all’art. 163, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni, ex artt. 36 T.U.L.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
Infine, alla successiva lett. c), è stato modificato il primo comma dell’art. 51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” con le parole: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”. Pertanto, le licenze per la minuta vendita di materie esplodenti rilasciate a far data dall’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale. Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame – sia con validità ricadente nella generale previsione dell’art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato – mantengono la rispettiva validità individuata dalla previgente normativa e, pertanto, solo al loro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.
Il DIRETTORE DELL’UFFICIO
Tomao