Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette (1 utente sta leggendo)

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Dal Giornale di Vicenza:

IL CASO. Sono mille in Vallata. Faccin e Ghiotto: «Se fossero regolamentate, ci sarebbe una riduzione del 70 per cento»
I vertici del Club venatorio veneto: «Via libera solo per i colombacci ma si spara a tutto». Non ci sta l’Acv: «Normativa controversa»

Doppiette contro doppiette. Le torrette d’appostamento spuntano come funghi e fanno infuriare i vertici regionali del Club italiano per la caccia al colombaccio. Il presidente Dario Faccin e il suo vice, Alessandro Ghiotto, spiegano: «Le altane dovrebbero essere dedicate esclusivamente alla caccia al colombaccio. Se le usassimo solo noi, ci sarebbe una riduzione pari al 70%. Invece, alcuni cacciatori utilizzano questo metodo di appostamento per tutte le specie migratorie: ecco spiegata la proliferazione di più di mille strutture in Vallata».

POSIZIONI. La posizione del Club si riassume in 3 punti. Primo: «È ora che Regione e Provincia ci chiamino per intavolare una discussione da cui elaborare un regolamento esclusivo riguardo la caccia al colombaccio». Secondo: «Dalle altane deve essere permesso esclusivamente il prelievo del colombaccio, escludendo completamente le altre specie di migratori». Terzo: «Per l’installazione della torretta ci deve essere sempre il permesso del proprietario del fondo». Ma Pietro Fioraso, consigliere dell’Acv, la più numerosa associazione venatoria veneta, non ci sta e replica: «La normativa è controversa. Deve essere chiarita una volta per tutte. Per ora, i regolamenti comunali attivi parlano dei capanni. In programma c’é già un incontro con l’assessore all’ambiente del Comune di Valdagno Michele Vencato per prevenire il problema».

SITUAZIONE. Una questione che tiene banco in città e che ora arriva a mettere contro anche i cacciatori, dopo l’attacco alle doppiette da parte del referente del Coordinamento protezionistico veneto, Renzo Rizzi. Era stato lui, dalle pagine del nostro Giornale, a denunciare «strutture per la caccia che non rispettano norme edilizie e vincoli paesaggistici, oltre ai criteri di sicurezza. Sono alte 25 o 30 metri e appoggiate agli alberi. Sindaci e dirigenti devono intervenire se si riscontrano abusi». A queste accuse, Faccin e Ghiotto rispondono: «Per quanto riguarda la sicurezza, è in carico ad ogni cacciatore. Ma soprattutto, le Amministrazioni comunali non hanno l’autorità per intervenire in materia di caccia: ci pensano l’Amministrazione regionale e quella provinciale.
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

In Toscana e`(mi pare)dal 2002 che si possono cacciare solo i colombacci(in teoria)prima si potevano portare anche gabbie con turdidi da richiamo.
E poi se ci si mette a sparacchiare a tutto si possono salutare i colombacci,quindi qualcosa c'e`sotto sotto.
I rintronati degli ambientalisti sarebbe l'ora la smettessero con quelle ca**ate del paesaggio e dell'ediliza,e andassero a vedere cosa veramente fa schifo a vedersi e deturpa l'ambiente,i capanni ai colombacci si vedono soo quando ci sei sotto in primavera estate,solo d'inverno si vede il capanno tra gli alberi.
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Io penso che se invece del colombaccio sparano ad altre specie cavoli loro ma di colombacci ne vedranno cveramente pochi.
Poi non so quali siano i vantaggi per sparare a migratori che non siano colombacci su altane
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Ciao Luca.....è esattamente come se le regioni concedessero ,in un'altra zona ma comunque estesa quanto la vallata menzionata dai colleghi vicentini,mille autorizzazioni per appostamenti a palmipedi...........e all'interno della maggioranza di questi,i cacciatori sparassero anche alla piccola migratoria.
Sinceramente , per me sarebbe un bel frappè di pallle!!!!!!!
Anzi.....solo a pensarci mi viene la pelle d'oca!!!!!!
Ciao,Paolo.
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

joe magasso ha scritto:
Ciao Luca.....è esattamente come se le regioni concedessero ,in un'altra zona ma comunque estesa quanto la vallata menzionata dai colleghi vicentini,mille autorizzazioni per appostamenti a palmipedi...........e all'interno della maggioranza di questi,i cacciatori sparassero anche alla piccola migratoria.
Sinceramente , per me sarebbe un bel frappè di pallle!!!!!!!
Anzi.....solo a pensarci mi viene la pelle d'oca!!!!!!
Ciao,Paolo.
Sono perfettamente d'accordo con te... a volte basterebbe un pò di rispetto e buon senso e si risolverebbero tanti problemi...
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Thiene, lì 31 agosto 2011
TORRETTE: NESSUNA GUERRA TRA CACCIATORI MA SERVONO NORMATIVE
PIU’ CHIARE
Non esiste nessuna guerra tra cacciatori ma servono norme più chiare alle quali tutti si devono
attenere.
Scende in campo la Presidente dell’Associazione Cacciatori Veneti-CONFAVI che espone la
posizione dell’Associazione sul problema appostamenti per l’attività venatoria.
Riteniamo comprensibile il malessere che regna tra i praticanti l’attività venatoria per il fatto di non
aver una normativa chiara di riferimento che possa rendere compatibili le varie forme di caccia con
il rispetto, laddove necessario, delle norme urbanistiche esistenti.
La legge statale 157/92 affida alle regioni il compito di normare la materia, cosa che la Regione
Veneto ha fatto con l’art. 20 della legge regionale 50/93.
Nel ricordare che la Provincia rilascia l’autorizzazione per gli appostamenti fissi nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 20 della l.r. 50/93 e cioè dopo che il titolare
dell’appostamento ha presentato alla provincia stessa la planimetria su scala 1:25.000 del luogo
dove si intende allestire l’appostamento, unitamente al consenso scritto del proprietario o
conduttore del fondo, ricordando altresì che la legge statale 157/92 non annovera le torrette per la
caccia ai colombacci come appostamenti fissi ai sensi della scelta di caccia in via esclusiva, così
come previsto all’art. 12 comma 5 della sopracitata legge statale, serve una norma regionale che
classifichi le torrette e che ne disciplini l’edificazione, stabilendo altresì gli eventuali adempimenti
di natura urbanistica.
In tal senso la nostra Associazione si è già mossa verso la Regione perché venga chiarita la
questione con l’emanazione di un apposito provvedimento di natura legislativa che ponga fine
all’incertezza normativa e che permetta a tutti i cacciatori di esercitare la loro attività nel pieno
rispetto delle norme che regolamentano l’attività venatoria tenendo conto, laddove necessario,
anche di quelle di natura urbanistica.
Spiace dover richiedere ulteriori provvedimenti normativi ma, come spesso avviene, le esagerazioni
di qualche singolo soggetto che ha pensato di costruirsi una villetta venatoria in mezzo al bosco (
magari in cima ad una pianta in modo tale che la sua stupidità si possa vedere da lontano), ha
scatenato un’offensiva da parte degli anticaccia che sta per coinvolgere, non solo gli stupidi, ma
anche tutte le persone sensate che hanno sempre costruito i loro appostamenti nei limiti della
decenza e senza dimenticare le più elementari norme di buon senso e di gusto estetico.
Maria Cristina Caretta
Presidente Associazione Cacciatori Veneti-CONFAVI
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Buongiorno a tutti, scrivo pochissimo sul forum ma mi limito a leggere più possibile da anni. Intervengo per il semplice motivo che conosco benissimo la zona, sono luoghi dove ho imparato a cacciare 15 anni fa (anche se non abito in quei paesi e da qualche anni non ci vado più a caccia li ma solo a camminare) e per chi non li conosce è difficle capire. Tanto per rendere l'idea è il classico posto collinare particolamente preso di mira dalle rotte di migrazione della piccola selvaggina (un affilo stupendo). La zona inoltre è da sempre interdetta a qualsiasi estraneo non del paese o ammanicato sul posto, so benissimo che se paghi l'ambito vai dove vuoi, ma qui....c'è qualche collega che t punta la canna addosso [sconvolto.gif] .
Inoltre negli ultimi anni c'è stato un proliferare di altane (non per colombacci anche se così si vuol far credere), paretine, simil capanni in legno e/o ferro, spesso posti a distanze di 30/40 mt l'una dall'altra, della serie che se tu, povero volatile magari della specie fringillide (che qui è concesso in deroga), ti trovi a passare di li seguendo il tuo istinto migratore...beh difficile scappare via a meno che non assumi una rotta di almeno 50 mt di quota superiore alla cresta della collina o indossi un giubbetto antiproiettile.
Insomma i capanni sono sorti come funghi, complice anche una certa interpretazione della Polizia Provinciale sulla terminologia CAPANNO FISSO. Personalmente 2 anni fa sono stato apposta a colloquio con il comandante per avere un chiarimento sulla differenza al fine di mettere in ordine il mio. Sapete qual'è stata la risposta? [sconvolto.gif] Ne sono rimasto sbalordito anch'io [sconvolto.gif] "La differenza sta nel numero di richiami con cui Lei esce. Può fare anche un capanno in cemento alto 3 piani coperto con tetto ventilato...noi interpretiamo la norma in questo modo, non è il manufatto che fa la differenza ma il numero di uccelli (e tipo di anelli che essi portano) che ci dicono se il suo è un appostamento fisso o temporaneo".
Da buon intenditor....
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

joe magasso ha scritto:
Quel signore........o era DROGATO oppure aveva bevuto un goccetto di troppo!!!!!!!
La legge sugli appostamenti fissi non la fà lui.....
Ciao,Paolo.

no Paolo non e' drogato, e ne abbiamo parlato piu' volte nel forum....
Quella risposta li' e una risposta a un chiarimento interpretativo dato dall'allora assesore Veneto alla caccia Donazzan, a una richista fatta dall'assesore alla caccia della provincia berica Zonin.Molte provincie hanno adottato l'interpretazione della Regione, altre (Verona) no.

Ecco per fare un po' di chiarezza.

Prot.:250356/51.00.00.19.00 Venezia, 19 aprile 2006

Preg.mo Signor
Dott. Gianfranco ZONIN
Assessore alla Caccia
Amministrazione Provinciale di VICENZA


Oggetto: Esercizio venatorio da appostamento.

Preg.mo Assessore,
in riferimento alla richiesta di parere in merito all’ esercizio venatorio da
appostamento ( Vs. prot. 62997/05 ) a firma del dott. Giancarlo Bonavigo, sono a chiarire quanto segue:
Non è la tipologia del capanno o dell’appostamento in genere a determinare la
classificazione come appostamento fisso ma la scelta di caccia prescelta da colui che vi esercita
l’attività venatoria ( riportata nel tesserino regionale di ciascun cacciatore ) ed il numero dei
richiami utilizzati per l’esercizio venatorio. Tutti gli appostamenti che non sono considerati “fissi”
devono ricadere nella fattispecie considerata alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della legge
157/92. Non pare dunque condivisibile l’interpretazione della provincia di Vicenza che classifica
come appostamento fisso un appostamento solo perché vengono applicati dei posatoi (rami secchi)
in prossimità del capanno, posatoi che hanno insita la loro temporaneità.
Fermo restando che l’art. 5 comma 3 della 157/92 affida esplicitamente alle regioni il
compito di emanare norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi e che le modifiche del
Titolo V della Costituzione hanno trasferito totalmente la materia caccia alle regioni, la
motivazione secondo la quale l’art. 14 comma 13 della l.s. 157/92 prevede che “l’appostamento
temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica del sito” risulta inappropriata
in quanto, come giustamente sancito anche dalla sentenza del Tribunale di Bassano n. 198/98, se
non è sufficiente l’installazione di un capanno di qualsiasi dimensione o materia per creare
modifica di sito, a maggior ragione l’installazione di un ramo secco non potrà essere considerata
come modifica di sito.
Diversa invece, la considerazione da farsi sulla costruzione di arginature per la
creazione di specchi d’acqua, soprattutto se queste arginature possono provocare un evidente
modifica dell’assetto morfologico del terreno oggetto dell’intervento.

Non si ravvisa inoltre, alcuna differenza nella natura degli appostamenti agli
ungulati ed ai colombacci rispetto agli altri tipi di appostamento. Valgono quindi le stesse
considerazioni fatte per i precedenti appostamenti. Il legislatore ha volutamente equiparato queste
tipologie di appostamento a quelli temporanei ai sensi della scelta della forma dell’esercizio
venatorio in via esclusiva prevista alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della l.s. 157/92.
Non compare in nessuna parte della l.s. 157/92 e nemmeno in nessuna norma
regionale vigente, la preclusione per qualsiasi cacciatore di praticare l’attività venatoria a
qualcuna delle specie cacciabili previste dall’art. 18 della 157/92, a seconda della scelta della
forma di caccia praticata in via esclusiva. Ne risulta pertanto che il cacciatore potrà esercitare
l’attività venatoria a tutte le specie cacciabili, ovviamente nei periodi consentiti, indipendentemente
dalla forma di caccia prescelta.
Nella riscrittura della legge regionale 50/93 saranno comunque tenuti in debita
considerazione gli elementi di criticità sollevati dalla provincia di Vicenza in modo da rendere più
chiara l’applicazione della norma.


Cordiali Saluti.
Elena Donazzan
Assessore Regionale alle Politiche Faunistiche Venatorie
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

botahv79 ha scritto:
joe magasso ha scritto:
Quel signore........o era DROGATO oppure aveva bevuto un goccetto di troppo!!!!!!!
La legge sugli appostamenti fissi non la fà lui.....
Ciao,Paolo.

no Paolo non e' drogato, e ne abbiamo parlato piu' volte nel forum....
Quella risposta li' e una risposta a un chiarimento interpretativo dato dall'allora assesore Veneto alla caccia Donazzan, a una richista fatta dall'assesore alla caccia della provincia berica Zonin.Molte provincie hanno adottato l'interpretazione della Regione, altre (Verona) no.

Ecco per fare un po' di chiarezza.

Prot.:250356/51.00.00.19.00 Venezia, 19 aprile 2006

Preg.mo Signor
Dott. Gianfranco ZONIN
Assessore alla Caccia
Amministrazione Provinciale di VICENZA


Oggetto: Esercizio venatorio da appostamento.

Preg.mo Assessore,
in riferimento alla richiesta di parere in merito all’ esercizio venatorio da
appostamento ( Vs. prot. 62997/05 ) a firma del dott. Giancarlo Bonavigo, sono a chiarire quanto segue:
Non è la tipologia del capanno o dell’appostamento in genere a determinare la
classificazione come appostamento fisso ma la scelta di caccia prescelta da colui che vi esercita
l’attività venatoria ( riportata nel tesserino regionale di ciascun cacciatore ) ed il numero dei
richiami utilizzati per l’esercizio venatorio. Tutti gli appostamenti che non sono considerati “fissi”
devono ricadere nella fattispecie considerata alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della legge
157/92. Non pare dunque condivisibile l’interpretazione della provincia di Vicenza che classifica
come appostamento fisso un appostamento solo perché vengono applicati dei posatoi (rami secchi)
in prossimità del capanno, posatoi che hanno insita la loro temporaneità.
Fermo restando che l’art. 5 comma 3 della 157/92 affida esplicitamente alle regioni il
compito di emanare norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi e che le modifiche del
Titolo V della Costituzione hanno trasferito totalmente la materia caccia alle regioni, la
motivazione secondo la quale l’art. 14 comma 13 della l.s. 157/92 prevede che “l’appostamento
temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica del sito” risulta inappropriata
in quanto, come giustamente sancito anche dalla sentenza del Tribunale di Bassano n. 198/98, se
non è sufficiente l’installazione di un capanno di qualsiasi dimensione o materia per creare
modifica di sito, a maggior ragione l’installazione di un ramo secco non potrà essere considerata
come modifica di sito.
Diversa invece, la considerazione da farsi sulla costruzione di arginature per la
creazione di specchi d’acqua, soprattutto se queste arginature possono provocare un evidente
modifica dell’assetto morfologico del terreno oggetto dell’intervento.

Non si ravvisa inoltre, alcuna differenza nella natura degli appostamenti agli
ungulati ed ai colombacci rispetto agli altri tipi di appostamento. Valgono quindi le stesse
considerazioni fatte per i precedenti appostamenti. Il legislatore ha volutamente equiparato queste
tipologie di appostamento a quelli temporanei ai sensi della scelta della forma dell’esercizio
venatorio in via esclusiva prevista alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della l.s. 157/92.
Non compare in nessuna parte della l.s. 157/92 e nemmeno in nessuna norma
regionale vigente, la preclusione per qualsiasi cacciatore di praticare l’attività venatoria a
qualcuna delle specie cacciabili previste dall’art. 18 della 157/92, a seconda della scelta della
forma di caccia praticata in via esclusiva. Ne risulta pertanto che il cacciatore potrà esercitare
l’attività venatoria a tutte le specie cacciabili, ovviamente nei periodi consentiti, indipendentemente
dalla forma di caccia prescelta.
Nella riscrittura della legge regionale 50/93 saranno comunque tenuti in debita
considerazione gli elementi di criticità sollevati dalla provincia di Vicenza in modo da rendere più
chiara l’applicazione della norma.


Cordiali Saluti.
Elena Donazzan
Assessore Regionale alle Politiche Faunistiche Venatorie
Esatto, qualche anno fa ho telefonato in provincia e mi hanno confermato tutto...
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

A parte l' interpretazione davvero incredibile, vige comunque una distanza tra appostamenti e secondo il racconto dell'amico che caccia in quei luoghi, non è rispettata: questo è una negligenza della Polizia Provinciale o dell'ente che ha in gestione l'attività venatoria in loco. I comuni non possono certo avere ingerenze in materia venatoria, ma a livello edile si, dunque costruzioni alte 3 metri in cemento ecc.ecc. devono passare al vaglio e sottostare ai permessi comunali.
È chiaro che una normativa chiara sia auspicabile.
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Turdus ha scritto:
A parte l' interpretazione davvero incredibile, vige comunque una distanza tra appostamenti e secondo il racconto dell'amico che caccia in quei luoghi, non è rispettata: questo è una negligenza della Polizia Provinciale o dell'ente che ha in gestione l'attività venatoria in loco. I comuni non possono certo avere ingerenze in materia venatoria, ma a livello edile si, dunque costruzioni alte 3 metri in cemento ecc.ecc. devono passare al vaglio e sottostare ai permessi comunali.
È chiaro che una normativa chiara sia auspicabile.
La distanza tra appostamenti è di 100 metri, "salvo accordi diversi tra i titolari" (come scritto nel modulo per gli appostamenti della Provincia), quindi se siamo d'accordo possiamo installare l'appostamento anche a 10 metri l'uno dall'altro. E' stato presentato un progetto di legge per modificare la legge regionale, che esclude le totterre con determinate caraterristiche dal testo unico in materia edilizia DPR 380...non so a che punto sia questo disegno di legge, dovrebbe essere stato iscritto all'ordine del giorno della IV commisione in questi giorni... Concordo con te, una normativa chiara è indispensabile...
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

andrea90 ha scritto:
Turdus ha scritto:
A parte l' interpretazione davvero incredibile, vige comunque una distanza tra appostamenti e secondo il racconto dell'amico che caccia in quei luoghi, non è rispettata: questo è una negligenza della Polizia Provinciale o dell'ente che ha in gestione l'attività venatoria in loco. I comuni non possono certo avere ingerenze in materia venatoria, ma a livello edile si, dunque costruzioni alte 3 metri in cemento ecc.ecc. devono passare al vaglio e sottostare ai permessi comunali.
È chiaro che una normativa chiara sia auspicabile.
La distanza tra appostamenti è di 100 metri, "salvo accordi diversi tra i titolari" (come scritto nel modulo per gli appostamenti della Provincia), quindi se siamo d'accordo possiamo installare l'appostamento anche a 10 metri l'uno dall'altro. E' stato presentato un progetto di legge per modificare la legge regionale, che esclude le totterre con determinate caraterristiche dal testo unico in materia edilizia DPR 380...non so a che punto sia questo disegno di legge, dovrebbe essere stato iscritto all'ordine del giorno della IV commisione in questi giorni... Concordo con te, una normativa chiara è indispensabile...

in commissione e' gia' passato, deve adesso andare in aula.
 
Re: Veneto: Colombacci, la guerra delle torrette

Bestiale però come le cose sian diverse da regione a regione, da noi la distanza tra appostamenti è tassativamente 200 metri, li da voi 100 con la postilla dell'accordo tra proprietari...... comunque non so chi stia peggio........
 

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