Decreto direttiva armi (1 utente sta leggendo)

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Turdus
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso il decreto legislativo sulla detenzione di armi.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (a modifica della direttiva 91/477/CEE), è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010.

Il decreto mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi sul mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, in coerenza con i prinicipi ispiratori della normativa comunitaria; adatta quindi la vigente normativa italiana in materia di armi alla citata modifica della direttiva, aggiornando singoli articoli di legge interessati.

Si definiscono: "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, progettata ad espellere o trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente; "parte", qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; "parte essenziale", il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; "munizione", l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco; "tracciabilità", il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal
fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità
dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad
individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico
illeciti; "intermediario", una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità (non sono intermediari i meri vettori); "armaiolo", qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni".

Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva anche la revoca della licenza.

L'armaiolo è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e conservato per un periodo di 50 anni.

Gli armaioli devono comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. I provvedimenti con cui sono rilasciati il nulla osta all'acquisto delle armi o il rilascio della licenza del porto d'armi, devono essere comunicati, dall'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio. Del resto, i detentori di armi devono essere sottoposti a rigorosi controlli dei requisiti psico-fisici , con l'obbligo di presentazione di certificazione sanitaria ogni sei anni.

Per armi "da caccia" s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche.

Le armi "giocattolo"devono avere la canna completamente ostruita (non in grado di camerare cartucce), e occlusa da un tappo rosso inamovibile. Le armi da "segnalazione acustica", destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.

Dall'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2011, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Re: Decreto direttiva armi

COMUNQUE DEFINISCO ANCORA OGGI ALCUNI ARMAIOLI CONTINUANO A DARE MUNIZIONI ANCHE A PALLI A PERSONE SENZA CHIEDERE IL RELATIVO PORTO D'ARMI.
 
Re: Decreto direttiva armi

Turdus ha scritto:
Non so perchè vi preoccupate delle sanzioni, se la legge è chiara (?) e si agisce all'interno delle regole nessuno deve aver paura, le multe sono l'ultima cosa da guardare.


qualcuno che mi capisce.
 
Re: Decreto direttiva armi

botahv79 ha scritto:
Turdus ha scritto:
Non so perchè vi preoccupate delle sanzioni, se la legge è chiara (?) e si agisce all'interno delle regole nessuno deve aver paura, le multe sono l'ultima cosa da guardare.


qualcuno che mi capisce.


Giusto!!!! Vanno rispettate.... [eusa_clap.gif] [28] Grazie per l'aggiornamento
 
Re: Decreto direttiva armi

A volte anche ilcittadino piu`onesto e rispettoso delle leggi sbaglia,e allora lo rovinano.
Certo e` che con le armi non si scherza,ma i piu`controllati sono le persone col pda,il resto(e sono i piu`pericolosi) non gli controlla nessuno.
 
Re: Decreto direttiva armi

Scusate... forse avevo capito male io in passato... ma sapevo che le armi a canna rigata utilizzabili per la caccia era solo quelle superiori o uguali a 5,6x 40! Adesso si potrebbe usare anche una carabina 9x21?
(faccio presente che ho sempre avuto solo fucili a canna liscia cal 12)
 
Re: Decreto direttiva armi

è vero se uno è in regola non dovrebbe avere paura di niente, però io conosco gente che ha ancora i fucili sopra l'armadio o ain soffitta lasciat insomma in uno stato dove un ladro non fatica per niente con l'aggravante di moglie o figli che non ne conoscono neppure l'esistenza!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Decreto direttiva armi

Se le modifiche (?) sono solo queste, non vedo nulla di nuovo, tranne l' obbligo di comunicare il fatto di avere il pda ai conviventi. In particolare, sono specificate le forme con le quali bisogna comunicare? Basta solo un avviso verbale?
 
Re: Decreto direttiva armi

colombaccio51 ha scritto:
A volte anche ilcittadino piu`onesto e rispettoso delle leggi sbaglia,e allora lo rovinano.
Certo e` che con le armi non si scherza,ma i piu`controllati sono le persone col pda,il resto(e sono i piu`pericolosi) non gli controlla nessuno.
Caro colombaccio51, quoto al 100000000000000000% quello che hai scritto, ma purtroppo "qui" non si può sbagliare.
 
Re: Decreto direttiva armi

rischio ha scritto:
colombaccio51 ha scritto:
A volte anche ilcittadino piu`onesto e rispettoso delle leggi sbaglia,e allora lo rovinano.
Certo e` che con le armi non si scherza,ma i piu`controllati sono le persone col pda,il resto(e sono i piu`pericolosi) non gli controlla nessuno.
Caro colombaccio51, quoto al 100000000000000000% quello che hai scritto, ma purtroppo "qui" non si può sbagliare.

E lo so`!!!
L'ho scritto da qualche altra parte che con la legge sulle armi non si scherza!!
Ma stai tranquillo che la delinquenza comune e non,non ha bisogno ne di visite ne di controlli,ne di armadi blindati,ne di comunicazioni ai conviventi.
 
Re: Decreto direttiva armi

TEMPE2 a parte la comunicazione ai familiari e conviventi e nel modo in cui va' fatta.........ma se uno di questi non fosse d'accordo che succede.....boh (tempe non è una critica nei tuoi confronti) .ciao MARCO
 
Re: Decreto direttiva armi

Turdus ha scritto:
Non so perchè vi preoccupate delle sanzioni, se la legge è chiara (?) e si agisce all'interno delle regole nessuno deve aver paura, le multe sono l'ultima cosa da guardare.

Mah.....prova a guardare cosa è successo all'amico Giambi......facendo le cose che piu' onestamente di così non si può.......
Ciao,Paolo.
 
Re: Decreto direttiva armi

ggramoli ha scritto:
Per essere più preciso, la legge dice che sei obbligato a dirglielo. Il problema potrebbe sorgere se poi lei se lo dimentica (alle donne può succedere anche questo).

Non capisco il senso di tale norma, premetto che non ho letto il testo pubblicato, ma a quanto pare non vengono definite ne modalita' di comunicazione ne eventuali effetti di tale comunicazione.
 

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    - **Sicilia e Sardegna**: Sereno al Nord, qualche nuvola al Sud. Temperature 17°C-28°C.

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    Per previsioni **localizzate**, specifica la città/regione! ☀️🌧️
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    (AI prompt) la fonde delle notizie del tempo da quale sito provengono?
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    @Franuliv, Le previsioni del tempo e le notizie meteorologiche possono provenire da diverse fonti a seconda del servizio che stai utilizzando. Alcune delle principali fonti internazionali includono:

    1. **Servizi meteorologici ufficiali**
    - **NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA)** – Fornisce dati globali.
    - **Met Office (Regno Unito)** – Uno dei più autorevoli al mondo.
    - **ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)** – Modelli meteorologici europei ad alta precisione.
    - **MeteoFrance, DWD (Germania), AEMET (Spagna), ecc.** – Servizi nazionali europei.

    2. **Siti e app popolari**
    - **The Weather Channel (weather.com)**
    - **AccuWeather (accuweather.com)**
    - **Weather Underground (wunderground.com)**
    - **Meteo.it / IlMeteo (Italia)**

    3. **Dati satellitari e modelli open-source**
    - **GFS (Global Forecast System, USA)** – Modello gratuito usato da molti servizi.
    - **MeteoBlue, Windy, Ventusky** – Visualizzano dati da più fonti.

    Se stai cercando informazioni su un servizio specifico (es. Google Weather, Apple Meteo, ecc.), spesso questi aggregano dati da più fonti, come NOAA, Met Office o ECMWF.

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