D E C R E T A
ART. 1 - E' vietata l’attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano, salvo
l'espressione che sarà resa dall'Assessorato Territorio e Ambiente per le aree cui è stata inoltrata la
Valutazione di Incidenza.
ART. 2 - Nelle aree del territorio Siciliano, compreso le isole minori, al di fuori delle aree dei siti di
Natura 2000 (SIC e ZPS), è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria,
alle specie e per i periodi previsti dal vigente calendario venatorio.
ART. 3 - Restano salvi i divieti ed i limiti di cui al calendario venatorio vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web di
pertinenza.
Palermo, 13 Dicembre 2010
L’ASSESSORE
(Dott. Elio D'Antrassi)
f.to D'ANTRASSI
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