CALENDARIO VENATORIO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2024 - 2025

In preapertura domenica 01 Settembre si potranno cacciare: Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia. L'apertura generale ci sarà il 15 settembre per tutte le altre specie ad eccezione dell'Allodola e della Beccaccia che potranno essere cacciate dal 02 Ottobre mentre la Moretta dal 02 Novembre. (Merlo dal 15 al 30 Settembre solo da appostamento fisso o temporaneo).

Cinghiale
dal 02 Ottobre al 31 Gennaio 2025 (caccia in forma collettiva per un arco temporale massimo di tre mesi).

ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 18 agosto a giovedì 12 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

Nel periodo intercorrente tra domenica 1 e giovedì 12 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.

Da domenica 15 settembre a giovedì 30 gennaio è vietato l'addestramento, l’allenamento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al termine del prelievo venatorio alla fauna stanziale - domenica 1° dicembre, nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l’esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

Nelle Zone addestramento cani di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso del gestore della zona stessa, comunicato al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

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