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Norme: Le regole sull’accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C. Essi prevedono che possono procedere all’accertamento: a – Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza generale o specifica per la materia venatoria; b – Agenti del Corpo Forestale dello Stato c – Guardie addette ai parchi nazionali o regionali d – Guardie giurate comunali, forestali e campestri e – Guardie private f – Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali g – Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia non definita ed in parte errata. Ad esempio di materia confusa il DPR 24 luglio...